Descrizione di Dr. Fulvio Vitiello
Profilo Professionale del Fisioterapista
Il Fisioterapista (già terapista della riabilitazione) è un professionista della Sanità in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, che lavora, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente, in rapporto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aeree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.
Secondo il D.M. 741/94 il Fisioterapista:
elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto allindividuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
propone ladozione di protesi ed ausili, ne addestra alluso e ne verifica lefficacia;
verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.
Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche e private in regime di dipendenza o libero-professionale.
Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994, n. 741
(in GU 9 gennaio 1995, n. 6)
Regolamento concernente lindividuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista
IL MINISTRO DELLA SANITA
Visto lart. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421″, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista;
Ritenuto che nellambito del profilo del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le figure del terapista occupazionale e del terapista della psicomotricità;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dellart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. E individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è loperatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nellambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto allindividuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone ladozione di protesi ed ausili, ne addestra alluso e ne verifica lefficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche lassistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo alladdestramento per conseguire lautonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dellutilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o allambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per lesercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dellart. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita allesercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui allart. 2 ai fini dellesercizio della relativa attività professionale e dellaccesso ai pubblici uffici.
Qui trovi ulteriori informazioni:
Quest'impresa non è ancora stata recensita. Condividi la tua esperienza su quest'azienda!